A.N.U.P.S.A.

Presidenza Nazionale


                                                                                                                                  Roma 5 ottobre 2009

Egregio Socio

 

 



 


Oggetto: RICORSO PER LA DEFISCALIZZAZIONE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA


 


Con la presente Ti informo della possibilità per Te di ottenere, con ricorso, il rimbor­so delle trattenute IRPEF calcolate sul "decimo" della Tua pensione privilegiata ordinaria.

Diverse sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali hanno infatti enun­ciato il principio per cui "l'aumento del decimo operato nella pensione ex art.65 e 67 del TU n.1092 del 1973 non è assoggettabile alle imposte sul reddito delle persone fìsiche perché costi­tuisce un 'integrazione patrimoniale e non un reddito di cui all'art. 1 DPR n.597 del 1973. ... "

Ciò in quanto la trattenuta dell'IRPEF calcolata sul decimo della p.p.o. (pensione privilegia­ta ordinaria) costituirebbe violazione del disposto di cui all’art.34 primo comma del DPR n. 601 del 1973: "...gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, sono esenti dall'im­posta sul reddito delle persone fìsiche..." La II sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli con sentenza del 22.11.2007 n.889 ha affermato il principio per cui "ex art. 6 del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR n.917 del 1986 come modificato dal D. Lgs n.344 del 12.12.2003) ...è naturale riconoscere natura risarcitoria e non assoggettabile a tassazione al trattamento privilegiato ..."

Il Tuo diritto al rimborso "de quo" si estingue per prescrizione in dieci anni, ritenendo infatti la Giurisprudenza prevalente, operante, in questa ipotesi, il disposto di cui all'art. 2946 c.c. "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso dei dieci anni "

Per proporre il detto ricorso dovrai prima inviare con raccomandata (vedasi fac simile ripor­tato alla pag.2 del numero di Tradizione Militare del mese di Giugno del 2009) una specifica richiesta all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che è quella del Tuo luogo di residenza.

Quindi decorsi 90 giorni dall'invio della raccomandata all'Agenzia delle Entrate senza che questa Ti abbia risposto, si intenderà formato il c.d. silenzio rifiuto, sicché da quel momento in poi potrai adire la competente Commissione Tributaria Provinciale.

Qualora invece il respingimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate Ti venga comunicato, avrai esclusivamente 60 giorni di tempo per ricorrere alla competente Commissione Provinciale Tributaria (60 giorni che decorrono dal momento in cui hai ricevuto la relativa comu­nicazione presso la Tua residenza o il Tuo domicilio) e decorsi inutilmente i quali non potrai più farlo.

 

 

Ti informo quindi che il Legale convenzionato con ANUPSA Ti chiederà per l'intero giudi­zio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale - qualora Tu decida di affidare a lui l'inca­rico di proporre nel Tuo interesse il detto ricorso - la somma di euro 200,00 a titolo di rimborso spese, ciò esclusivamente e subordinatamente al raggiungimento del numero di almeno 10 ricorrenti per la provincia di Roma.

Per tutte le altre province l'importo è di euro 250,00 subordinatamente al raggiungimento di almeno 10 ricorrenti.

Ti invito pertanto ad accogliere questa possibilità che ANUPSA Ti prospetta e a comuni­carmi via fax 06 57139043 o via e mail anupsa@alice.it la Tua volontà di aderire a questo ricor­so, firmando per acccttazione la presente comunicazione e a compilare la scheda anagrafica in calce alla presente.

Per eventuali ulteriori chiarimenti potrai contattare me o il Gen. Di Gennaro o il Gen. Renzi o il Col. Grillo ai seguenti numeri di telefono: 06.4817793 - 06.20382392.

Decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della presente senza che Tu mi abbia comuni­cato la Tua volontà di aderire, mio malgrado, ANUPSA archivierà la Tua pratica.

Cordiali saluti

PER ACCETTAZIONE                       Gen. Ugo Caccese

DELLA PRESENTE                     II Segretario Generale di ANUPSA

    

      __________________________

P.S. Il versamento dell'importo per il rimborso spese dovrà essere fatto direttamente al Gruppo di appartenen­za unitamente a:

1.  raccomandata inviata all'Agenzia delle Entrate con avviso di ricevimento;

1.  risposta ricevuta dell'Agenzia delle Entrate o

2.  dichiarazione, da Te firmata, di non aver ricevuto alcuna risposta.

SCHEDA ANAGRAFICA

Cognome:_________________________ Nome:___________________________________

Data di nascita:_____________________ Luogo di nascita:___________________________

Codice Fiscale:_______________________________________________________________

Residenza: (via)____________________ (Cap e Città)___________________________________

Cellulare:_________________________ Telefono:_________________________________

Fax:_________________________________ Email:________________________________________

Data di spedizione Raccomandata A/R all'Agenzia delle Entrate______________________