I PRINCIPALI ORGANI ISTITUZIONALI

 

I quattro organi principali della Commissione sono: la Commissione, Il Parlamento, Il Consiglio dell’Unione europea ( o Consiglio dei Ministri) ed il Consiglio Europeo.

 

La Commissione

Ha quasi il monopolio del potere di proposta sia in materia legislativa sia in materia di bilancio, ma le sue proposte sono rimesse alla valutazione del Parlamento e, successivamente, all’approvazione del Consiglio. Una delle prerogative più importanti della Commissione è la preparazione del Bilancio che sarà poi approvato dal Parlamento

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento un programma di lavoro.

Essa agisce collettivamente, a differenza dei ministeri di un governo nazionale. E’ composta di 20 Commissari (2 ciascuno per Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna ed uno per gli altri Stati), i quali hanno una limitatissima capacità d’azione individuale nel proprio settore.

Il concetto è che la Commissione agisce collettivamente.

Il Presidente della Commissione, a differenza di un Primo Ministro, è un “primus inter pares” che in più svolge funzioni di rappresentanza.

I membri della Commissione sono designati dai Parlamenti nazionali, ma l’organo nel suo complesso deve ottenere l’approvazione da parte del Parlamento (quasi un voto di fiducia). 

Essa è l’organo responsabile della attuazione di quanto previsto dai Trattati ed alla realizzazione delle proposte da essa stessa formulate dopo che sono state approvate dal Parlamento e dal Consiglio. Inoltre, ha il potere di controllo sul rispetto e la corretta applicazione del diritto comunitario, con facoltà di intervento, stimolo e critica.

 

La legislazione comunitaria

La legislazione comunitaria (che nasce dal rapporto Parlamento – Consiglio) prevale sulle leggi nazionali e si manifesta attraverso i seguenti atti giuridici:

 

Il Parlamento

Contrariamente a quelli nazionali, il Parlamento europeo non è la sede della funzione legislativa e non rappresenta la sovranità popolare. Ha una molteplicità di funzioni che si sono accresciute negli ultimi anni.

La sua prima funzione è quella consultiva, poiché deve esprimere il proprio parere su tutte le proposte che nascono dalla Commissione, prima che esse pervengano alla valutazione decisionale del Consiglio. Il suo parere però non è vincolante.

Esercita, inoltre, la funzione di controllo nei riguardi della Commissione attraverso interrogazioni ed interpellanze. Con il voto di 2/3 dei suoi membri può obbligare la Commissione a dimettersi.

Può creare Commissioni d’inchiesta ed esamina le petizioni dei cittadini.

I suoi poteri decisionali sono importanti in materia di bilancio anche se gran parte delle spese sono già vincolate dai Trattati. Il Parlamento può comunque modificare alcune “poste” ed, al limite, respingere in toto la proposta di bilancio presentata dalla Commissione.

Con l’Atto Unico dell’87 ha avuto un certo ruolo in campo legislativo attraverso le procedure della:

·        Cooperazione = è prevista una doppia lettura delle proposte legislative con facoltà del Parlamento di respingerle od emendarle, salvo una successiva votazione del Consiglio all’unanimità;

·        Codecisione = in alcuni casi (libera circolazione delle persone, ambiente, salute, etc.) quando vi è un disaccordo tra Parlamento e Consiglio, viene costituito un “Comitato di Conciliazione”;

·        parere di conformità = in alcuni settori (accordi di associazioni con altri Paesi, adesione di nuovi membri, legge elettorale comunitaria, diritto di soggiorno per i cittadini) il Palamento è tenuto ad esprimersi contro od a favore di un provvedimento.

 

In sostanza, nell’ambito del Parlamento europeo non vi è una “democrazia maggioritaria” (quale espressione della dialettica fra partiti di maggioranza e quelli della opposizione), ma una “democrazia del negoziato” che mira alla partecipazione. Non si è, quindi, consolidata una “partitocrazia europea” o una “disciplina di partito”, ma, di volta in volta, si creano maggioranze sui vari provvedimenti.

 

Il Consiglio dei Ministri

Pur con tutte le modifiche introdotti dagli ultimi Trattati, Il Consiglio dei Ministri rimane l’organo decisionale per eccellenza dell’Unione europea. Lo testimonia anche la sempre maggiore frequenza delle sue riunioni, oltre 250 l’anno, che lo rendono un organo quasi permanente. E’ assistito da un Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER) e da vita a circa 200 gruppi di lavoro.

Di fondamentale importanza per il meccanismo decisionale è il sistema delle votazioni. Con l’Atto Unico dell’87 venne accettato il principio di adottare sempre più frequentemente le decisioni a maggioranza e con i Trattati dell’Unione veniva indicato il tipo di maggioranza per ciascuna materia. I sistemi sono sostanzialmente tre:

·        unanimità,

·        maggioranza semplice (ogni Stato dispone di un solo voto);

·        maggioranza qualificata (ogni Stato ha un voto “ponderato”= 10 a Francia, Germania, Gran Bretagna ed Italia, 8 alla Spagna, 5 a Portogallo, Grecia, Belgio e Paesi Bassi, 4 ad Austria e Svezia, 3 a Danimarca, Irlanda e Finlandia, 2 al Lussemburgo). I voti in totale sono 90, ma perché una decisione sia approvata i voti favorevoli devono essere in numero superiore alla “minoranza di blocco”. Con il compromesso raggiunto, nel 94, a Janina (città greca) la minoranza di blocco è 27, ma quando i voti espressi erano compresi fra i 23 ed i 27 si deve operare un tentativo di conciliazione.

             

Le questioni di importanza fondamentale per le quali è richiesta l’unanimità sono quelle considerate irrinunciabili per la sovranità nazionale, quali la politica estera, la sicurezza interna e la giustizia.

 

Il Consiglio europeo

E’ composto dai Capi di Stato e di Governo ed è stato costituito con l’Atto Unico dell’87, al fine di istituzionalizzare le Conferenze al vertice dei Capi di Stato e di governo.  Si riunisce tutte le volte che il Consiglio dei Ministri sia impossibilitato a decidere o quando l’Unione si trova in una situazione di crisi. Esso costituisce quindi il vertice politico e strategico dell’Unione.

 

Considerazioni sugli organi costituzionali europei

Il sistema istituzionale europeo delineato è la risultante di compromessi raggiunti nel tempo. Si riscontrano frammentazione di funzioni e di poteri. Occorrerebbe una più precisa definizione dei ruoli. Il tutto è reso ancora più farraginoso ed emblematico dal fatto che per il Parlamento europeo sono disponibili tre sedi:

·        Strasburgo, ove avvengono le riunioni plenarie mensili;

·        Bruxelles, ove si svolge il lavoro delle Commissioni parlamentari;

·        Lussemburgo, sede del segretariato e degli uffici amministrativi.