MAASTRICHT E LA NUOVA EUROPA (1992)

 

Maastricht, città olandese, al confine con la Germania ed il Belgio, è un antico caposaldo romano a difesa della Mosa. Qui, l’11 dicembre del 1991, fu raggiunto l’accorso sul Trattato che istituiva l’Unione Europea; una pagina nuova si apriva nelle relazioni fra i popoli del Continente.

Il Trattato fu firmato due mesi dopo, il 7 febbraio del ’92.

Si compone di 252 articoli, 17 protocolli e 31 dichiarazioni.

Si tratta di un’imponente costruzione che si basa su tre pilastri:

·        il primo pilastro, quello centrale, è costituito dalla Comunità europea, come risultante delle tre precedenti istituzioni (CEE, CECA ed EURATOM);

·        il secondo pilastro è quello della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC);

·        il terzo pilastro è quello della Giustizia e degli Affari interni (CGAI).

 

La struttura complessiva, figurativamente, rassomiglia ad un tempio greco, in cui tre pilastri sono tenuti insieme da:

·        un “tetto”, costituito dal Preambolo (principi e finalità del Trattato);

·        un “frontone”, le disposizioni comuni;

·        una “base”, il quadro istituzionale e le disposizioni finali.

 

La più importante novità del Trattato è la proclamazione dell’Unione Europea (UE), quale sommatoria delle tre Comunità preesistenti (CEE, CECA ed EURATOM) ed ampliata con le tematiche della PESC e della CGAI.

Il nucleo principale del Trattato è l’Unione Economica e Monetaria (UEM) che indica il percorso per realizzare la moneta unica, attraverso tre fasi:

·        la liberalizzazione dei capitali;

·        la creazione dell’Istituto monetario europeo (IME);

·        la fissazione di tassi di cambio definitivi tra le monete della Comunità.

 

Per accedere alla terza fase del percorso suindicato, ciascun Paese membro doveva rimettere in ordine la propria economia e presentarsi all’appuntamento con la moneta unica rispettando i seguenti cinque parametri:

1.      rispetto dei limiti di fluttuazione dello SME per almeno due anni, all’interno di una banda variabile dal meno al più 2,25% (senza svalutare la moneta);

2.      tasso d’inflazione non superiore all’1,5% in più della media dei tre Stati con l’inflazione più bassa;

3.      deficit di bilancio inferiore al 3% del Prodotto Interno Lordo (PIL);

4.      debito pubblico inferiore al 60% del PIL;

5.      tasso d’interesse a lungo non superiore al 2% in più rispetto a quello dei tre Paesi con il più basso tasso d’inflazione (Euribor).

 

Mentre i criteri monetari (i primi tre) dovevano essere rispettati in pieno, per quelli finanziari (gli ultimi due) è previsto un minor rigore.

 

Le competenze dell'Unione vengono ampliate a nuovi settori e viene reso più frequente il ricorso al sistema di votazione a maggioranza qualificata, rispetto alla regola dell’unanimità.

L’Unione estende le sue competenze a:

·        politica di ricerca e sviluppo tecnologico;

·        ambiente;

·        industria;

·        commercio estero;

·        sviluppo reti transeuropee e di comunicazione;

·        educazione, formazione professionale e cultura;

·        protezione dei consumatori, sanità e politica sociale interna.

 

Alcune competenze erano esclusive dell'Unione ed altre invece erano “concorrenti”. Per queste ultime venne introdotto il principio della sussidiarietà (l’organismo comunitario può intervenire per supplire la debolezza di un organismo di livello inferiore. Di volta in volta sarà deciso se le varie iniziative dovranno essere assunte, ai fini della loro migliore efficacia, a livello regionale, statale o comunitario).

 

L’Atto Unico dell’87 aveva formalizzato, per la prima volta, il desiderio dei partners europei di presentarsi con un’immagine unitaria sulla scena internazionale. A Maastricht fu fatto un passo avanti istituzionalizzando il pilastro PESC, sia pure con risultati nettamente inferiori alle aspettative. Lo scopo fondamentale era quello di pervenire a “posizioni comuni” da cui potessero derivare “azioni comuni”.

 

In tal senso venivano indicati cinque obiettivi della PESC:

  1. difesa dei valori comuni e degli interessi fondamentali;
  2. rafforzamento della sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri;
  3. mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, in coerenza con i principi dell’ONU e dell’Atto finale di Helsinki (CSCE);
  4. promozione della cooperazione internazionale;
  5. consolidamento dello Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

 

Da questi obiettivi, il Consiglio avrebbe dovuto derivare principi ed orientamenti generali.

Le “azioni comuni” devono essere decise dal Consiglio dei Ministri all’unanimità (si può esprimere anche un voto a maggioranza qualificata, ma il ricorso a tale procedura va deciso all’unanimità).

L’UEO diventava formalmente il braccio armato dell’Unione.

 

Il terzo pilastro del Trattato, quello relativo a Giustizia e degli Affari interni (CGAI), fissava i termini per la cooperazione nei settori:

·        giudiziario (civile e penale);

·        doganale;

·        di polizia per la lotta contro la criminalità organizzata, il traffico della droga ed il terrorismo.

 

Importante fu anche la decisione di istituire una “cittadinanza europea” (“E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro”) che si aggiunge a quella nazionale. Ne derivano:

 

Vediamo di comprendere come funziona la macchina comunitaria. L’ordinamento istituzionale dell’Unione, così come definito dal Trattato di Maastricht, si caratterizza per la mancanza del principio della “separazione dei poteri”, tipico di tutte le costituzioni moderne.

I poteri sono esercitati da tutti i suoi organi, attraverso un sistema di “codecisioni” di difficile interpretazione. Infatti:

Manca un vertice con potere di coordinamento e di direzione permanente (tipo Presidente o Primo Ministro).

 

Il sistema attuale si regge sui seguenti organi istituzionali:

·        Consiglio europeo = creato nel ’74, è composto dai Capi di Stato e Governo che si riuniscono due volte l’anno. E’ il più alto organo decisionale e fissa le linee generali della politica dell’Unione;

·        Consiglio dei Ministri = la composizione varia secondo gli argomenti da trattare. Agisce nei limiti e nelle materie fissate dal Consiglio europeo. E’ assistito da un Comitato di rappresentanti permanenti (COREPER), con capi missione a livello Ambasciatori;

·        Commissione = è un vero e proprio governo, il cui campo d’azione è delimitato dai Trattati e dalle scelte del Consiglio europeo;

·        Parlamento = eletto dal ’79 a suffragio universale, è composto di 626 membri ( per l’Italia 87). Ha una limitata capacità legislativa e svolge un’importante funzione di controllo;

·        Corte di Giustizia = assicura il rispetto del diritto comunitario, è composta di 15 membri, nominati per sei anni, assistiti da nove Avvocati generali. Può comminare multe alle nazioni inadempienti e dà l’interpretazione autentica delle norme comunitarie. E’ affiancata da un Tribunale di primo grado che giudica i ricorsi dei privati e delle imprese;

·        Istituto Monetario Europeo = nato nel ’94 e destinato a trasformarsi nella Banca Centrale Europea (BCE).