ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL 19° CORSO

DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA

 

L’ATTO COSTITUTIVO

 

L’anno duemila il giorno 23 del mese di marzo in Pertegada (UD), Piazza 5. Spirito n. 6,

i sottonotati Signori:

- PAPPALARDO Aldo;

- CANDOLINI Fernando Maria;

- CANNIZZARO Riccardo;

- ALTOMARE Mario;

- KASPERKOVITZ Piero;

- PAVANO Giuseppe

si sono riuniti per convenire e stipulare quanto segue:

 

ART. 1

E’ costituito tra essi, in proprio e come sopra rappresentato, un’associazione denominata: “ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL 19° CORSO DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA. L’Associazione ha sede, attualmente, in Pertegada, Piazza 5. Spirito n. 6.

 

ART. 2

L’Associazione non ha scopi di lucro, non ha finalità partitiche, né religiose ed ha la durata illimitata. Essa potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio della Repubblica.

 

ART. 3

L’Associazione ha per scopo:

1. mantenere nel tempo il nome, l’unità ed il ricordo del 19° Corso dell’Accademia Militare di Modena;

2. conservare e rinsaldare gli esistenti vincoli di amicizia tra tutti gli appartenenti al

19° Corso, insieme a quanti sono ad esso affettivamente e moralmente legati;

3.favorire una sempre maggiore conoscenza tra gli Associati ed una reciproca as­sistenza e collaborazione;

4 favorire i rapporti con analoghe Associazioni di altri Corsi di Accademia al fine di mantenere alti e diffondere i valori morali e culturali su cui si fonda la formazione militare ricevuta.

 

ART. 4

Le entrate dell’Associazione sono costituite da

1 quote sociali di iscrizione ed annuale dei Soci ordinari e dei Soci aggregati;

2 eventuali donazioni, legati ed elargizioni;

3 rendita dell’eventuale fondo sociale;

4. proventi derivanti da manifestazioni, raduni, ecc.. Nessuna spesa potrà essere sostenuta oltre le disponibilità di cassa.

 

ART. 5

Sono organi dell’Associazione:

1. l’Assemblea dei Soci;

2. il Comitato Esecutivo:

           a. Presidente;

           b. Vice Presidente;

           c. quattro Rappresentanti dei Soci ordinari;

d. Segretario-Tesoriere;

3. il Collegio dei Sindaci;

4. i Responsabili regionali.

 

ART.  6

Gli interessati eleggono per i primi tre anni membri del Comitato Esecutivo i Signori:

1. Presidente: PAPPALARDO Aldo;

2. Vice Presidente: CANDOLINI Fernando Mafia;

3. Segretario-Tesoriere: CANNIZZARO Riccardo;

4. Rappresentanti dei Soci ordinari:

a. ALTOMARE Mario;

b. KASPERKOVITZ Piero;

c.  PAVANO Giuseppe.

5. Collegio dei sindaci:

a. Presidente: POMPA Francesco;

b. Membro: SAPIENZA Giuseppe;

d. Membro: IANNACCONE Antonio.

Gli interessati accettano le cariche come sopra loro conferite.

 

ART. 7

Gli interessati si riservano di designare quanto prima i Responsabili regionali.

 

ART. 8

Le norme sull’ordinamento, sull’amministrazione, sul funzionamento, sui diritti e gli obblighi degli Associati e sulle condizioni della loro ammissione sono stabilite, fra le altre, come segue:

 

STATUTO

 

STATUTO - INDICE

 

CAPO I - DELL’ASSOCIAZIONE

 

- ART. 1:   L’ASSOCIAZIONE

- ART. 2:   LE FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

- ART. 3:   LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

- ART. 4:   LA DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

- ART. 5:   IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

 

CAPO lI - DEI SOCI

 

- ART. 6:   LE CATEGORIE DI SOCI

- ART. 7:   LE QUOTE SOCIALI

- ART. 8:   LA DECADENZA DA SOCI

 

CAPO III - DELL’ORDINAMENTO

 

- ART. 9:   L’ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

- ART. 10: L’ASSEMBLEA DEI SOCI

- ART. 11: IL COMITATO ESECUTIVO

- ART. 12: IL PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO

- ART. 13: IL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO

- ART. 14: I QUATTRO RAPPRESENTANTI DEI SOCI ORDINARI DEL COMITATO ESECUTIVO

- ART. 15: IL SEGRETARIO-TESORIERE DEL COMITATO ESECUTIVO

- ART. 16: 1 RESPONSABILI REGIONALI

- ART. 17: IL COLLEGIO DEl S1NDACI

 

CAPO IV - DELLE CARICHE SOCIALI

 

- ART. 18: iL PRESIDENTE ONORARIO DELL’ASSOCIAZIONE

- ART. 19: IL PRESIDENTE EFFETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE

- ART. 20: LE ALTRE CARICHE SOCIALI DELL’ASSOCIAZIONE

 

 

CAPO V - DELL’AMMINISTRAZIONE

 

- ART. 21: LE ENTRATE

- ART. 22: LE USCITE

- ART. 23: LE RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE

- ART. 24: L’ESERCIZIO AMMINISTRATIVO DELL’ASSOCIAZIONE

 

CAPO VI- DELLE NORME VARIE E TRANSITORIE

 

- ART. 25: LE VARIANTI ALLO STATUTO

- ART. 26: L’ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

- ART. 27: LA VALIDITA’ DELLE NORME GIURIDICHE NAZIONALI

- ART. 28: LE NORME TRANSITORIE PER LÀ NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

 

 

CAPO I  =  DELL’ASSOCIAZIONE

 

 

ART. 1

E’ costituita in Pertegada (UD) L’ “ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL 19° CORSO DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA”.

 

ART. 2

L’Associazione, senza fine di lucro ed apolitica, si propone le seguenti finalità:

-  mantenere nel tempo il nome, l’unità ed il ricordo del 190 Corso;

- conservare e rinsaldare gli esistenti vincoli di amicizia tra tutti gli appartenenti al 19° Corso, insieme a quanti sono ad esso affettivamente e moralmente legati;

- favorire una sempre maggiore conoscenza tra gli Associati ed una reciproca assistenza e collaborazione;

- favorire i rapporti con analoghe Associazioni di altri Corsi di Accademia al fine di man­tenere alti e diffondere i valori morali e culturali su cui si fonda la formazione militare ricevuta.

 

ART. 3

L’Associazione attua le finalità di cui all’art. 2 attraverso:

- lo studio e la possibile realizzazione di ogni utile iniziativa o proposta;

- l’organizzazione di raduni, incontri e convivi, possibilmente frequenti, a carattere na­zionale, regionale o locale, con la partecipazione dei familiari ed eventualmente degli amici;

- la predisposizione di forme di intervento di prima urgenza a favore di Soci ordinari o di loro familiari in situazione di necessità;

- l’elaborazione e la realizzazione di opuscoli, circolari, oggetti ricordo;

- l’istituzione di borse di studio e premi finalizzati a mantenere alte le tradizioni del Cor­so;

- l’adesione ad iniziative o proposte di altre Associazioni militari.

 

ART. 4

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà aver termine per delibera, a maggioranza, dell’Assemblea dei Soci ordinari.

 

ART. 5

11 patrimonio dell’Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

 

CAPO Il  =  DEI SOCI

 

ART. 6

I Soci possono essere ordinari, onorari od aggregati.

Sono Soci ordinari tutti gli ex Allievi del 19° Corso dell’Accademia Militare di Modena, compresi quelli dei Corsi precedenti comunque transitati nel 19° Corso.

Sono Soci onorari gli Ufficiali d’inquadramento del 19° Corso dell’Accademia Militare di Modena, a livello plotone, compagnia e battaglione ed i Comandanti di sezione e di corso del 19° Corso delle Scuole di Applicazione d’Arma, nonché le vedove degli ex Allievi de­ceduti.

Sono Soci aggregati tutti coloro che si sentano affettivamente e moralmente legati agli ex Allievi del 19° Corso, compresi i figli degli ex Allievi deceduti. Essi devono presentare apposita istanza di adesione al Presidente che la sottoporrà all’Assemblea dei Soci ordi­nari per l’accettazione.

I Soci onorari ed i Soci aggregati non possono assumere cariche sociali; possono parteci­pare all’Assemblea dei Soci ordinari senza diritto di voto; possono partecipare alle atti­vità dell’Associazione di cui all’art. 3.

 

ART. 7

I Soci ordinari ed i Soci aggregati sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione e di una quota annuale. Le quote sono fissate con delibera dell’Assemblea, avendo presente che devono essere previste quote diverse per Soci ordinari e per quelli aggregati.

I Soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi quota.

 

ART. 8

La qualità di Socio si perde per:

- volontà del Socio, mediante dimissioni;

- inadempienze amministrative o morosità prolungata, nonché a seguito di provvedi­mento disciplinare proposto dal Presidente e deliberato dall’Assemblea;

- decesso.

 

 

 

 

CAPO III  =  DELL’ORDINAMENTO

 

ART. 9

L’organizzazione dell’Associazione è costituita da:

- Assemblea dei Soci;

- Comitato Esecutivo:

 . Presidente (è anche Presidente effettivo dell’Associazione);

 . Vice Presidente;

 . quattro Rappresentanti dei Soci ordinari;

-  Segretario-Tesoriere;

-  Responsabili regionali;

- Collegio dei Sindaci.

 

ART. 10

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è costituita dalla totalità

dei Soci ordinari. E’ presieduta e viene convocata, almeno una volta l’anno, dal Presidente:

- entro il 31 gennaio per l’approvazione dei bilanci;

- quando lo ritenga opportuno;

- qualora sia necessario procedere alla nomina di un organo dell’Associazione;

- quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Soci ordinari.

L’Assemblea è valida:

- in prima convocazione, se è presente almeno la metà più uno dei Soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno due ore. Per ogni assemblea, a cura del Presidente, è stilato un ordine del giorno che dovrà tener conto delle proposte e dei suggerimenti formulati dai Soci ordinari. All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti gli atti e le attività neces­sarie per il conseguimento delle finalità associative.

Pertanto, l’Assemblea elegge, a maggioranza, gli organi di cui al precedente art. 9, defi­nisce le quote di iscrizione e le quote annuali, programma le attività dell’Associazione, approva i bilanci, delibera ogni altra questione che interessi la struttura, le finalità, la vita associativa e quanto, comunque, interessi e coinvolga l’Associazione.

 

ART. 11

Il Comitato Esecutivo è costituito dai seguenti organi dell’Associazione:

- Presidente;

- Vice Presidente;

- quattro Rappresentanti dei Soci ordinari;

- Segretario-Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione che lo riunisce:

- per la preparazione dell’Assemblea dei Soci ordinari;

- quando richiesto da almeno quattro dei componenti.

Il Comitato Esecutivo è l’organo operativo e consultivo dell’Associazione e decide su tutte le questioni che interessano la vita dell’Associazione stessa, salvo le attribuzioni stabilite dall’art. 10 per l’Assemblea dei Soci.

In particolare, il Comitato Esecutivo svolge le seguenti funzioni:

- presiede all’organizzazione e al funzionamento dell’Associazione;

- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;

- presenta annualmente all’Assemblea, per l’approvazione, il bilancio consuntivo e pre­ventivo;

- pianifica e definisce il programma annuale dell’attività da svolgere e da presentare all’Assemblea;

- promuove e sostiene, attraverso i Responsabili regionali, le attività associative di inte­resse di ciascuna regione.

 

ART. 12

Il Presidente del Comitato Esecutivo rappresenta legalmente l’Associazione, ne manifesta la volontà e firma gli atti ed i provvedimenti.

Per particolari esigenze ed in via di urgenza il Presidente può fare nomine speciali o con­tingenti ed affidare incarichi, in aggiunta a quelli previsti dal presente Statuto, a qualsiasi Socio ordinario, informandone, appena possibile, il Comitato Esecutivo.

In occasione della prima Assemblea annuale dei Soci, tali nomine od affidamenti dovran­no essere ratificati.

Presiede le riunioni, promuove e coordina tutte le attività dirette alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

 

 

ART. 13

Il Vice Presidente del Comitato Esecutivo è anche Vice Presidente dell’Associazione. Coadiuva il Presidente nell’espletamento del suo compito e, su delega, lo sostituisce e lo rappresenta, in caso di impedimento, per qualsiasi motivo.

 

 

ART.14

I quattro Rappresentanti dei Soci portano nell’ambito del Comitato Esecutivo le istanze dei Soci, assicurando in tal modo che ogni decisione ed attività del Comitato sia aderente alle effettive aspettative dei componenti dell’Associazione.

 

ART. 15

Il Segretario-Tesoriere collabora attivamente con il Presidente per tutti gli aspetti orga­nizzativi dell’Associazione.

In particolare, è responsabile della tenuta dei seguenti registri:

- libro dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e delle relative deliberazioni;

- libro dei verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo e delle relative delibere;

- libro dei Soci (elenco nominativo, data e causale dell’iscrizione).

Quale Tesoriere, solidalmente con il Presidente, è responsabile della gestione dei fondi sociali.

In particolare, spetta al Tesoriere l’approntamento dei bilanci e la tenuta:

- dei libri contabili;

- di eventuali libri fiscali o comunque obbligatori per legge;

- del cc bancario e/o postale, con firma disgiunta da quella del Presidente. In caso di assenza congiunta del Presidente e del Vice Presidente, presiede le riunioni.

 

ART. 16

I Responsabili regionali promuovono e curano, sulla base delle direttive impartite dal Presidente dell’Associazione e del Comitato Esecutivo, lo sviluppo e la vita dell’Associa­zione nell’ambito del territorio regionale di propria competenza.

Le regioni sono quelle previste dalla Costituzione della Repubblica Italiana; tuttavia, qua­lora speciali circostanze lo consiglino, il Comitato Esecutivo può disporre, per uno stes­so responsabile, il raggruppamento di più regioni.

 

ART. 17

Il Collegio dei Sindaci svolge attività di vigilanza e verifIca nell’ambito dell’Associazione, controllando che ogni atto ed iniziativa sia conforme agli scopi associativi ed alle norme in vigore.

In particolare, ha il compito di esaminare i conti delle entrate e delle uscite ed ogni fatto amministrativo che l’Assemblea o il Comitato Esecutivo ritengono opportuno demandare al Collegio stesso e di redigere la relazione annuale di accompagnamento al bilancio con­suntivo sulle attività svolte.

Esso è composto da un Presidente e due o più membri, secondo le decisioni dell’Assem­blea dei Soci.

 

 

 

CAPO IV  =  DELLE CARICHE SOCIALI

 

ART. 18

Il Capo Corso del 190 Corso dell’Accademia Militare di Modena è di diritto il Presidente onorario dell’Associazione.

 

ART.19

Il Presidente effettivo dell’Associazione è il Presidente del Comitato Esecutivo.

E’ nominato per delibera dell’Assemblea dei Soci:

E’ eletto con cadenza triennale e può essere rieletto.

 

ART. 20

Il Vice Presidente, i quattro Rappresentanti dei Soci ordinari, il Segretario-Tesoriere, i Responsabili regionali ed i membri del Collegio dei Sindaci sono eletti dall’Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti. Gli eletti durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

 

 

 

CAPO V =  DELL’AMMINISTRAZIONE

 

ART. 21

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

- quote sociali di iscrizione ed annuale dei Soci ordinari e dei Soci aggregati;

- eventuali donazioni, legati ed elargizioni;

- rendita dell’eventuale fondo sociale

- proventi derivanti da manifestazioni, raduni, ecc..

 

ART. 22

Tutte le uscite devono rientrare nelle finalità dell’Associazione (art. 3).

Le eventuali spese sostenute dai Soci per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività

sociali possono essere rimborsate purché preventivamente autorizzate.

Le attività svolte dalle cariche sociali non sono retribuite.

Nessuna spesa potrà essere sostenuta oltre le disponibilità di cassa.

 

ART. 23

Il Presidente ed il Segretario-Tesoriere sono solidalmente responsabili della gestione dei fondi sociali, che dovranno essere versati su un cc bancario e/o postale da tenersi con firma disgiunta.

 

ART. 24

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Comitato Esecutivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’appro­vazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci.

I documenti dovranno essere accompagnati da una relazione del Collegio dei Sindaci.

 

 

CAPO VI  =  DELLE NORME VARIE E TRANSITORIE

 

ART. 25

Le varianti al presente Statuto possono essere proposte da:

- Comitato Esecutivo;

- un terzo dei Soci ordinari;

ed approvate a maggioranza dall’Assemblea.

 

ART. 26

Qualora venga decisa l’estinzione dell’Associazione, il patrimonio esistente, al netto degli eventuali obblighi verso terzi, verrà devoluto all’Accademia Militare di Modena, quale lascito, per l’istituzione di una borsa di studio intestata al 19° Corso, da assegnare annualmente al miglior allievo del primo anno di ciascun Corso.

Qualora l’importo non risultasse adeguato, verrà consegnato all’Accademia Militare di Modena un oggetto ricordo intestato al 19° Corso.

 

ART. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali riguardanti le Associazioni non lucrative.

 

ART. 28

L’attribuzione delle Cariche sociali al momento della costituzione dell’Associazione viene fatta riunendo in Assemblea i Soci “Costituenti” e procedendo alle nomine con votazione a maggioranza relativa. I Soci eletti permarranno nelle Cariche per un periodo non superiore ai tre anni e po­tranno essere rieletti.